Il fornitore deve trasmettere alla PostCom le seguenti indicazioni in formato elettronico e cartaceo:
nome, ditta e indirizzo;
descrizione delle prestazioni;
descrizione dell’organizzazione;
indicazioni sulla cifra d’affari annua realizzata con servizi postali forniti a proprio nome;
prova della sede, del domicilio o della stabile organizzazione in Svizzera;
prova del rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore.
Il fornitore deve provare di avere sede, domicilio o una stabile organizzazione in Svizzera mediante un estratto del registro di commercio oppure un certificato di domicilio.
Se ha sede o domicilio all’estero, il fornitore deve produrre la prova di cui al capoverso 1 lettera e mediante un estratto del registro di commercio, un certificato di domicilio o un documento equivalente e indicare un recapito in Svizzera.
Il fornitore deve comunicare entro due settimane alla PostCom qualsiasi modifica delle indicazioni di cui al capoverso 1 lettere a ed e.
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