La Posta stipula con le organizzazioni di cui all’articolo 39 contratti concernenti l’impiego dei ricavi realizzati con la vendita dei francobolli speciali.
Nei contratti va stabilito l’importo destinato all’organizzazione.
Spetta al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) approvare i contratti.
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