Ai sensi dell’articolo 19 capoverso 1 LPO il sovvenzionamento trasversale è vietato, se:
la cifra d’affari realizzata con una determinata prestazione non inclusa nel servizio universale non è sufficiente per coprire i costi incrementali di tale prestazione; e
la cifra d’affari realizzata con una prestazione o con un intero settore aziendale facente parte del servizio riservato supera i costi unici di tale prestazione o settore.
Il divieto di sovvenzionamento trasversale si applica alla Posta e alle società del gruppo Posta.
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