La Posta può compensare i costi netti dell’anno precedente derivanti dall’obbligo di fornire il servizio universale nei settori dei servizi postali e del traffico dei pagamenti trasferendo fondi tra i singoli settori aziendali e le società del gruppo Posta.
La Posta definisce un’eventuale compensazione dei costi netti in modo tale da soddisfare i seguenti requisiti:
i contributi secondo l’articolo 16 capoverso 7 LPO devono essere destinati a giornali e periodici per i quali sussiste il diritto a una riduzione per la distribuzione;
il servizio riservato deve coprire i propri costi e può essere gravato al massimo dei costi netti derivanti dall’obbligo di fornire il servizio universale nei settori dei servizi postali e del traffico dei pagamenti;
i servizi finanziari gestiti da PostFinance possono farsi carico al massimo dei costi netti derivanti dall’obbligo di fornire il servizio universale nei settori dei servizi postali e del traffico dei pagamenti.
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