La Posta stabilisce l’elenco delle prestazioni assegnate al servizio universale e, entro il 31 gennaio di ogni anno, lo presenta alla PostCom per l’anno in corso.
La PostCom verifica e approva l’elenco entro un mese.
La Posta attribuisce i costi e i ricavi alle prestazioni assegnate secondo il capoverso 1 e, entro il 31 marzo di ogni anno, fornisce la prova che la differenza tra i ricavi e i costi è almeno pari alla somma delle differenze tra i ricavi e i costi derivanti dall’obbligo di fornire il servizio universale nei settori dei servizi postali e del traffico dei pagamenti. La PostCom verifica e ratifica la prova entro tre mesi.
Nel caso specifico, la prova è considerata fornita se la Posta espone la cifra d’affari e i costi incrementali derivanti da una prestazione, nonché l’attribuzione alla prestazione interessata dei costi dei processi principali e di quelli subordinati rilevanti e se non è soddisfatto il criterio di cui all’articolo 48 capoverso 1 lettera a.
Se la prova di cui al capoverso 4 non può essere fornita, la Posta espone i costi unici della prestazione in questione.
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