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Commenti: Art. 59 | Omnilex
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Art. 59
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Art. 59
783.01
OPO
Federal Council Ordinance
1 ott 2012
Fonte originale
I fornitori presentano annualmente alla PostCom, in formato elettronico o cartaceo, la relazione di bilancio relativa all’anno precedente.
Entro il 31 marzo di ogni anno i fornitori presentano alla PostCom i seguenti documenti in formato elettronico o cartaceo:
le indicazioni relative alla cifra d’affari realizzata con i servizi postali forniti a proprio nome e al volume delle singole prestazioni postali;
le indicazioni relative all’evoluzione dei posti di lavoro;
la descrizione delle zone servite e il numero di uffici e agenzie postali in cui sono offerte prestazioni postali;
gli elenchi delle offerte e i prezzi di listino;
la prova del rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore secondo l’articolo 5;
la prova del rispetto dell’obbligo di informazione di cui agli articoli 11−16;
le indicazioni relative ai subappaltatori.
Se la documentazione è incompleta, la PostCom fissa un termine adeguato per completarla.
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