La PostCom istituisce l’organo di conciliazione per una durata determinata. A tale scopo può indire una pubblica gara. Quest’ultima non soggiace agli articoli 32–39 dell’ordinanza dell’11 dicembre 19951sugli acquisti pubblici.
La PostCom deve approvare la nomina delle persone fisiche designate quali responsabili dell’organo di conciliazione.
L’organo di conciliazione deve:
rispettare il diritto applicabile nel settore;
disporre di una strategia di finanziamento dell’attività di conciliazione;
affidare la composizione delle controversie a persone che dispongano delle necessarie competenze professionali;
garantire la trasparenza della sua attività nei confronti della PostCom e di tutta la collettività, impegnandosi in particolare a pubblicare annualmente un rapporto sul suo operato.
La nomina avviene sotto forma di contratto di diritto amministrativo.