Sono ammesse eccezioni alle disposizioni relative all’ubicazione di cui all’articolo 74 se l’attuazione di tali disposizioni:
comporta disagi eccessivi al proprietario dell’abitazione o dell’immobile a causa del suo stato di salute;
pregiudica l’estetica di edifici che l’autorità ha designato come degni di protezione.
Le eccezioni di cui al capoverso 1 devono essere convenute in un accordo scritto con il proprietario dell’immobile. I fornitori che non sono parti contraenti e effettuano la distribuzione a domicilio nella stessa zona devono essere preventivamente consultati.
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