Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alla Posta Svizzera ai sensi della legge del 30 aprile 19971sull’organizzazione delle poste fino alla trasformazione nella nuova forma giuridica ai sensi dell’articolo 13 capoverso 2 LOP.
I fornitori di cui agli articoli 3 capoverso 1 e 8 capoverso 1 della presente ordinanza devono notificarsi presso la PostCom entro due mesi dall’entrata in vigore dell’ordinanza. Questa disposizione si applica anche ai fornitori che dispongono di una concessione oppure che sono notificati secondo il diritto anteriore.
Le richieste di annullamento delle concessioni rilasciate in virtù dell’articolo 5 della legge del 30 aprile 19972sulle poste devono essere presentate al DATEC entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Le richieste sono trattate gratuitamente.
Per il 2012, le richieste per la concessione di una riduzione per la distribuzione di giornali e periodici secondo l’articolo 36 sono trattate sulla base del diritto anteriore e dei prezzi allora vigenti.
Per il 2012, la Posta deve presentare l’esposizione dei costi del servizio universale secondo le esigenze legali nonché il rapporto di cui agli articoli 60 e 64 conformemente al diritto anteriore.
Entro 15 mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza, la PostCom istituisce un organo di conciliazione o affida tale incarico a terzi.