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Art. 94b

784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
  1. I concessionari di radiocomunicazione mobile devono gestire un punto di contatto per le seguenti segnalazioni:
    1. informazioni secondo l’articolo 94a capoverso 6;
    2. segnalazioni di prestazioni che sono state ingiustamente oggetto di restrizione.
  2. Devono pubblicarne i dati di contatto.

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