784.101.2OITFederal Council Ordinance13 giu 2016Fonte originale
Il fabbricante deve dimostrare la conformità degli impianti di radiocomunicazione ai requisiti essenziali di cui all’articolo 7 capoverso 1 e 2bistramite una delle seguenti procedure di valutazione della conformità:1
il controllo interno della produzione (allegato 2);
l’esame del tipo seguito dalla conformità al tipo sulla base del controllo interno della produzione (allegato 3);
la garanzia totale della qualità (allegato 4).
Se il fabbricante ha applicato le norme tecniche stabilite dall’UFCOM (art. 31 cpv. 2 lett. a LTC) per valutare la conformità degli impianti di radiocomunicazione ai requisiti essenziali di cui all’articolo 7 capoversi 2 e 3, ricorre a scelta a una delle procedure di cui al capoverso 1 lettere a–c (allegati 2–4).
Se il fabbricante non ha applicato o ha applicato solo parzialmente le norme tecniche stabilite dall’UFCOM (art. 31 cpv. 2 lett. a LTC) per valutare la conformità degli impianti di radiocomunicazione ai requisiti essenziali di cui all’articolo 7 capoversi 2 e 3, o se non esistono norme tecniche stabilite, ricorre a scelta, per quanto riguarda questi requisiti essenziali, a una delle procedure di cui al capoverso 1 lettera b (allegato 3) o c (allegato 4).
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 720). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.