784.101.2OITFederal Council Ordinance13 giu 2016Fonte originale
Il fabbricante allestisce una documentazione tecnica prima dell’immissione in commercio dell’impianto di radiocomunicazione e la tiene aggiornata. La documentazione tecnica deve:
permettere la valutazione della conformità dell’impianto di radiocomunicazione ai requisiti essenziali della presente ordinanza;
dimostrare la conformità dell’impianto a detti requisiti.
La documentazione tecnica precisa le esigenze applicabili e copre, nella misura necessaria alla valutazione, la progettazione, la produzione e il funzionamento dell’impianto di radiocomunicazione.
La documentazione tecnica comprende un’analisi e una valutazione adeguate di uno o più rischi.1
La documentazione tecnica deve contenere, se del caso, almeno gli elementi seguenti:
a. una descrizione generale dell’impianto di radiocomunicazione comprendente:
1. fotografie o disegni che illustrano le caratteristiche esterne, il marchio e la configurazione interna,
2. le versioni dei software e firmware che incidono sulla conformità ai requisiti essenziali della presente ordinanza,
3. le istruzioni per l’uso e il montaggio;
b. i disegni di progettazione e produzione nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti e altri elementi analoghi;
c. le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell’impianto di radiocomunicazione;
d. un elenco delle norme tecniche di cui all’articolo 31 capoverso 2 lettera a LTC, applicate interamente o solo in parte, e in caso di mancata applicazione delle norme di cui all’articolo 31 capoverso 2 lettera a LTC, le soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali della presente ordinanza, compreso un elenco delle altre specifiche tecniche pertinenti applicate. In caso di applicazione parziale delle norme tecniche di cui all’articolo 31 capoverso 2 lettera a LTC, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
e. una copia della dichiarazione di conformità redatta secondo l’allegato 5;
f. se è stato utilizzato il modulo di valutazione della conformità descritto nell’allegato 3, una copia del certificato dell’esame del tipo e dei suoi allegati come consegnati dall’organismo di valutazione della conformità coinvolto;
g. i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, dei controlli effettuati e altri elementi dello stesso genere;
h. le relazioni sulle prove effettuate;
i. una spiegazione della conformità ai requisiti di cui all’articolo 9 e l’inclusione o l’esclusione delle informazioni sull’imballaggio ai sensi dell’articolo 19.
Se la documentazione tecnica non è redatta in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese, l’UFCOM può chiederne la traduzione integrale o parziale in una di queste lingue.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6213). ↩
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