Gli impianti di radiocomunicazione di cui all’articolo 6 capoverso 3 possono essere messi a disposizione sul mercato, installati ed esercitati unicamente nel rispetto dei parametri tecnici di cui all’articolo 8 capoverso 2 lettera i OUS1stabiliti dall’UFCOM previa consultazione dell’organo militare competente.
RS 784.102.1 ↩
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