784.101.2OITFederal Council Ordinance13 giu 2016Fonte originale
Gli impianti di telecomunicazione collegati per filo possono essere messi a disposizione sul mercato soltanto se soddisfano le disposizioni applicabili dell’OPBT1e dell’OCEM2per quanto concerne le condizioni della messa a disposizione sul mercato.
Non sottostanno al capoverso 1 ma possono essere messi in servizio ed esercitati soltanto se non mettono in pericolo le persone e i beni e non interferiscono con il traffico delle telecomunicazioni o la radiodiffusione, gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo:
messi in servizio ed esercitati esclusivamente per scopi di sperimentazione tecnica per al massimo 18 mesi;
messi in servizio ed esercitati esclusivamente dai beneficiari istituzionali di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, d–f, i, k e l della legge del 22 giugno 20073sullo Stato ospite, all’interno dei propri edifici o in un’area contigua.