(art. 18 cpv. 1)
1. Marchio di conformità svizzero 1.1 Il marchio di conformità svizzero è composto di due lettere latine maiuscole susseguenti, «C» e «H»: «CH». Le lettere devono essere applicate in una forma ellittica con l’asse principale orizzontale.
| Dimensioni minime: Altezza dell’ellissi Larghezza dell’ellissi Altezza delle lettere Larghezza delle lettere Spessore del tratto | 7,2 mm 11 mm 5 mm 2,5 mm 0,6 mm |
|---|
1.2 In caso di riduzione o di ingrandimento del marchio di conformità, devono essere mantenute le sue proporzioni. 2. Marchio di conformità estero 2.1 È ammesso il marchio di conformità definito nell’allegato II del regolamento (CE) n. 765/2008^1^. L’illustrazione ha carattere informativo.
2.2 L’apposizione di questo marchio di conformità deve rispettare i principi generali definiti all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008. 3. Le dimensioni minime del marchio di conformità possono essere ridotte nel caso di impianti di radiocomunicazione di piccole dimensioni, purché il marchio di conformità resti visibile e leggibile.
Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio, versione della GU L 218, del 13.08.2008, pag. 30. ↩
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