(art. 13)
1. Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità in cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai numeri 2, 3 e 4 del presente allegato e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli impianti di radiocomunicazione in questione soddisfano i requisiti essenziali della presente ordinanza. 2. Documentazione tecnica Il fabbricante compila la documentazione tecnica di cui all’articolo 14. 3. Produzione 3.1 Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di produzione e il suo controllo garantiscano la conformità degli impianti di radiocomunicazione alla documentazione tecnica di cui al numero 2 del presente allegato e ai requisiti essenziali della presente ordinanza. 3.2 Il fabbricante tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche dell’impianto di radiocomunicazione nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità dell’impianto. 4. Marchio di conformità e dichiarazione di conformità 4.1 Il fabbricante appone il marchio di conformità secondo l’articolo 18 a ogni singolo impianto di radiocomunicazione che soddisfa i requisiti applicabili della presente ordinanza. 4.2 Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità secondo l’allegato 5 per ogni tipo d’impianto di radiocomunicazione. 5. Mandatario 5.1 Gli obblighi del fabbricante previsti nel numero 4 possono essere adempiuti dal suo mandatario, a suo nome e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato. 5.2 La progettazione e la produzione di impianti di radiocomunicazione nonché la redazione della documentazione tecnica non possono essere delegate al mandatario.
0 commentaries
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.