(art. 13)
1 L’esame del tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo di valutazione della conformità esamina il progetto tecnico di un impianto di radiocomunicazione, nonché verifica e certifica che rispetti i requisiti essenziali della presente ordinanza.
2 L’esame del tipo consiste in una valutazione dell’adeguatezza del progetto tecnico dell’impianto di radiocomunicazione effettuata esaminando la documentazione tecnica e gli elementi di prova di cui al numero 3, senza esame di un campione (tipo di progetto).
3 Domanda di esame del tipo
3.1 Il fabbricante presenta una domanda di esame del tipo a un unico organismo di valutazione della conformità di sua scelta.
3.2 La domanda deve contenere:
4 L’organismo di valutazione della conformità esamina la documentazione tecnica e gli elementi di prova per valutare l’adeguatezza del progetto tecnico dell’impianto di radiocomunicazione.
5 L’organismo di valutazione della conformità redige una relazione di valutazione che elenca le iniziative intraprese in conformità al numero 4 e i relativi risultati. Senza pregiudicare i propri obblighi di cui al numero 8, l’organismo di valutazione della conformità rende pubblico l’intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l’accordo del fabbricante.
6 Certificato di esame del tipo
6.1 Se il tipo risulta conforme ai requisiti della presente ordinanza applicabili all’impianto di radiocomunicazione in questione, l’organismo di valutazione della conformità rilascia al fabbricante un certificato di esame del tipo. Tale certificato riporta il nome e l’indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell’esame, gli aspetti dei requisiti essenziali della presente ordinanza oggetto di esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per l’identificazione del tipo approvato. Il certificato di esame del tipo può comprendere uno o più allegati.
6.2 Il certificato di esame del tipo e i suoi allegati contengono ogni utile informazione che permetta di valutare la conformità degli impianti di radiocomunicazione prodotti al tipo esaminato e consentire il controllo dell’impianto in funzione.
6.3 Se il tipo non soddisfa i requisiti della presente ordinanza ad esso applicabili, l’organismo di valutazione della conformità rifiuta di rilasciare un certificato di esame del tipo e informa di tale decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.
7 Obbligo di controllo
7.1 L’organismo di valutazione della conformità segue l’evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto; se tale evoluzione permette di supporre che il tipo approvato non è più conforme alle prescrizioni applicabili della presente ordinanza, decide se sono necessari esami complementari. In caso affermativo, l’organismo di valutazione della conformità ne informa il fabbricante.
7.2 Il fabbricante informa l’organismo di valutazione della conformità che detiene la documentazione tecnica relativa al certificato di esame del tipo di tutte le modifiche al tipo approvato, qualora possano influire sulla conformità dell’impianto di radiocomunicazione ai requisiti essenziali della presente ordinanza o sulle condizioni di validità di tale certificato. Tali modifiche comportano una nuova approvazione sotto forma di un supplemento al certificato iniziale di esame del tipo.
8 Obbligo d’informazione
8.1 Ogni organismo di valutazione della conformità informa l’UFCOM in merito ai certificati di esame del tipo e/o ai supplementi che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione l’elenco di tali certificati e/o degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.
8.2 Ogni organismo di valutazione della conformità informa gli altri organismi di valutazione della conformità dei certificati di esame del tipo e/o dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, dei certificati e/o dei supplementi che ha rilasciato.
8.3 Ogni organismo di valutazione della conformità informa l’UFCOM dei certificati di esame del tipo e/o dei supplementi che ha rilasciato se le norme tecniche designate dall’UFCOM (art. 31 cpv. 2 lett. a LTC) non sono state applicate o lo sono state soltanto in parte. L’UFCOM e gli altri organismi di valutazione della conformità possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame del tipo e/o dei relativi supplementi. L’UFCOM può ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati delle prove effettuate dall’organismo di valutazione della conformità. L’organismo di valutazione della conformità conserva una copia del certificato di esame del tipo, degli allegati e dei supplementi, nonché il fascicolo tecnico, inclusa la documentazione presentata dal fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data della valutazione dell’impianto di radiocomunicazione o fino alla scadenza della validità di tale certificato.
9 Il fabbricante tiene a disposizione dell’UFCOM una copia del certificato di esame del tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni a decorrere dalla data in cui l’impianto di radiocomunicazione è stato immesso in commercio.
10 Il mandatario del fabbricante può presentare la domanda di cui al numero 3 e adempiere gli obblighi di cui ai numeri 7 e 9, purché siano specificati nel mandato.
1 La conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante soddisfa gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 e garantisce e dichiara che gli impianti di radiocomunicazione interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame del tipo e soddisfano i requisiti della presente ordinanza ad essi applicabili. 2 Produzione 2.1 Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di produzione e il suo controllo garantiscano la conformità degli impianti di radiocomunicazione prodotti al tipo approvato, oggetto del certificato di esame, e ai requisiti della presente ordinanza ad essi applicabili. 2.2 Il fabbricante tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche dell’impianto di radiocomunicazione nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità dell’impianto. 3 Marchio e dichiarazione di conformità 3.1 Il fabbricante appone il marchio di conformità a ogni singolo impianto di radiocomunicazione conforme al tipo descritto nel certificato di esame del tipo e alle prescrizioni della presente ordinanza ad esso applicabili. 3.2 Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità secondo l’allegato 5 per ogni modello di impianto di radiocomunicazione. 4 Mandatario 4.1 Gli obblighi del fabbricante previsti nel numero 3 possono essere adempiuti dal suo mandatario, a suo nome e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato. 4.2 La progettazione e la produzione di impianti di radiocomunicazione nonché la redazione della documentazione tecnica non possono essere delegate al mandatario.
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