784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
(art. 7 cpv. 1 LRTV)
Le emittenti di programmi televisivi nazionali o destinati alle regioni linguistiche provvedono, nei limiti di quanto per loro praticamente possibile e con mezzi adeguati, affinché:
almeno il 50 per cento del tempo d’antenna determinante sia riservato a opere svizzere o comunque europee;
nei loro programmi, almeno il 10 per cento del tempo d’antenna determinante o almeno il 10 per cento dei costi dei programmi sia riservato a opere svizzere o comunque europee di produttori indipendenti. Una parte adeguata va riservata ad opere che risalgono al massimo a cinque anni.
Il tempo d’antenna determinante ai sensi del capoverso 1 non include notiziari, resoconti sportivi, giochi televisivi, pubblicità e teletext.
Nella relazione annuale le emittenti riferiscono all’UFCOM in che misura queste quote sono state raggiunte o sono stati fatti progressi rispetto all’anno precedente, motivano se del caso il non raggiungimento delle quote ed elencano le misure adottate o previste per raggiungere tali quote o per realizzare progressi.
Se le informazioni o le misure adottate per il raggiungimento delle quote stabilite non sono sufficienti, l’autorità di vigilanza prende provvedimenti conformemente all’articolo 89 capoverso 1 LRTV.
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