(art. 7 cpv. 3 e 24 cpv. 3 LRTV)
- La Società svizzera di radiotelevisione (SSR) è tenuta a sottotitolare i suoi contributi per ciascuna regione linguistica come segue:
- nel programma televisivo: tre quarti dell’intero tempo d’antenna delle trasmissioni redazionali;
- in Internet: due terzi delle offerte diffuse solo su Internet.
- La SSR rende accessibile alle persone ipovedenti la quota più elevata possibile di trasmissioni diffuse nei primi canali televisivi tra le 18.00 e le 22.30.
- La SSR può raggiungere le quote di cui ai capoversi 1 e 2 attraverso un ampliamento progressivo.
- La SSR è tenuta a trasmettere quotidianamente in ogni lingua ufficiale almeno una trasmissione informativa elaborata in linguaggio gestuale.
- Deve essere sottotitolato almeno un terzo dei programmi televisivi che secondo l’articolo 25 capoverso 4 LRTV sono offerti nel quadro di una collaborazione tra la SSR e altre emittenti.
- L’offerta destinata alle persone affette da disabilità sensoriali, la portata delle altre prestazioni che la SSR deve fornire, come pure lo scadenziario di attuazione sono fissati in un accordo concluso tra la SSR e le associazioni di disabili interessate. Se non si è giunti a un accordo o se l’accordo esistente viene abrogato senza sostituzione, il DATEC stabilisce le prestazioni che la SSR deve fornire.
- L’UFCOM esamina almeno ogni tre anni la possibilità di aumentare la quota delle trasmissioni televisive adattate alle esigenze dei disabili. Se la normativa vigente non sembra più adeguata, il DATEC incarica il Consiglio federale di modificarla.