I titolari di qualifiche professionali acquisite all’estero che possono avvalersi dell’allegato III dell’Accordo del 21 giugno 19991tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone o dell’allegato K della Convenzione del 4 gennaio 19602istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio, possono esercitare senza autorizzazione la loro professione sanitaria in qualità di prestatori di servizi sotto la propria responsabilità professionale. Devono annunciarsi seguendo la procedura prevista dalla legge federale del 14 dicembre 20123sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate. L’autorità cantonale competente iscrive l’annuncio nel registro.
I titolari di un’autorizzazione cantonale possono esercitare in un altro Cantone la loro professione sanitaria, sotto la propria responsabilità professionale, durante un periodo non superiore a 90 giorni per anno civile, senza essere tenuti a chiedere un’autorizzazione di tale Cantone. Le restrizioni e gli oneri vincolati alla loro autorizzazione si applicano pure a tale attività. Queste persone devono annunciarsi presso l’autorità cantonale competente. Quest’ultima iscrive l’annuncio nel registro.