Le autorità cantonali competenti notificano senza indugio all’UFSP ogni rilascio, rifiuto, revoca o modifica di un’autorizzazione all’esercizio della professione, in particolare qualsiasi restrizione all’esercizio della professione, come pure qualsiasi misura disciplinare che ordinano sulla base dell’articolo 19 o del diritto cantonale nei confronti del personale sanitario soggetto alla presente legge.
Le scuole universitarie o altri istituti accademici e le scuole specializzate superiori notificano all’UFSP ogni titolo di studio di cui all’articolo 12 capoverso 2.
L’autorità competente per il riconoscimento dei titoli di studio esteri comunica all’UFSP i titoli di studio riconosciuti.
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