In collaborazione con le scuole universitarie interessate, gli altri istituti accademici interessati e le organizzazioni del mondo del lavoro interessate, il Consiglio federale disciplina le competenze professionali specifiche che devono possedere coloro che hanno concluso un ciclo di studio di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera a. Sente previamente il Consiglio delle scuole universitarie in conformità con la LPSU1.
Il Consiglio federale adatta periodicamente le competenze professionali specifiche all’evoluzione delle professioni sanitarie.