Se una scuola universitaria o un altro istituto accademico ai sensi della LPSU1offre un ciclo di studio di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera a che non è accreditato, il Cantone sede della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico adotta i necessari provvedimenti amministrativi.
Possono essere adottati in particolare i seguenti provvedimenti amministrativi:
la diffida;
il divieto di offrire e svolgere il ciclo di studio;
una sanzione amministrativa che preveda il pagamento di un importo sino a 30 000 franchi.