812.212.21OMFederal Council Ordinance1 gen 2019Fonte originale
Se la domanda di omologazione concerne un medicamento per il quale, a causa della mancanza di dati relativi alla qualità, alla sicurezza e all’efficacia, è stata rilasciata un’omologazione condizionata e vincolata a oneri particolari in un Paese che prevede un controllo dei medicamenti equivalente, è tenuto conto dei risultati degli esami dell’autorità estera soltanto per il rilascio di un’omologazione temporanea di cui all’articolo 9a LATer.
Tutti i dati presentati successivamente nonché tutti i risultati della perizia dell’autorità estera sull’adempimento degli oneri specifici validi per questa omologazione devono essere sottoposti immediatamente a Swissmedic.
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