812.212.21OMFederal Council Ordinance1 gen 2019Fonte originale
Se in Svizzera è in corso una procedura di omologazione per un medicamento o per una procedura riguardo ai quali l’Agenzia europea dei medicinali (EMA) presenta parallelamente una raccomandazione alla Commissione europea oppure è emanata una decisione di omologazione in un Paese che prevede un controllo dei medicamenti equivalente, Swissmedic applica, su richiesta, gli articoli 16–19 per analogia.
Swissmedic prosegue la propria perizia scientifica se, in base ai risultati che ha ottenuto fino a quel momento, vi sono seri dubbi in merito ai risultati degli esami dell’autorità estera.
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