812.212.21OMFederal Council Ordinance1 gen 2019Fonte originale
Ai Cantoni competono i controlli successivi relativi alla legalità della dispensazione e dell’uso dei medicamenti immessi in commercio.
Per mezzo di controlli a campione o su richiesta di Swissmedic, i Cantoni controllano in particolare se presso i punti di vendita:
sono osservate le prescrizioni relative ai diritti alla dispensazione di medicamenti;
sono osservate le prescrizioni relative alla pubblicità dei medicamenti;
i medicamenti sono caratterizzati correttamente.
Se dal controllo risulta che sono violate disposizioni del capoverso 2 lettera a, il Cantone effettua i necessari accertamenti e ordina le appropriate misure. Ne informa Swissmedic.
Se dal controllo risulta che sono violate disposizioni del capoverso 2 lettere b e c o altre disposizioni della LATer o della presente ordinanza, il Cantone informa Swissmedic. Quest’ultima effettua i necessari accertamenti e ordina le appropriate misure. Ne informa i Cantoni.
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