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Commenti: Art. 26 | Omnilex
Law
/
Art. 26
Art. 25a
Art. 27
Art. 26
813.1
LPChim
Federal Act
1 gen 2005
Fonte originale
L’organo di notifica predispone una documentazione esauriente concernente sostanze e preparati. A tal fine tiene un registro dei prodotti.
I Servizi di valutazione devono disporre della documentazione necessaria per l’adempimento dei loro compiti.
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LPChim · Legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi
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