Se diversi servizi federali sono coinvolti nell’esecuzione della presente legge, essi provvedono a scambiarsi i dati, sempre che necessario per l’esecuzione dei loro compiti.
Il Consiglio federale può prevedere lo scambio di dati con altre autorità o organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato, qualora ciò sia necessario per l’esecuzione della presente legge.
I servizi federali trasmettono alle competenti autorità d’esecuzione cantonali i dati necessari per l’adempimento dei loro compiti esecutivi.
Le autorità d’esecuzione cantonali comunicano ai servizi federali competenti i dati che hanno rilevato secondo la presente legge.
Per lo scambio dei dati possono essere installate procedure di richiamo automatizzate. In tal caso il Consiglio federale, tenendo conto di tutti gli interessi degni di protezione, stabilisce chi è autorizzato a richiamare dati, quali dati è lecito richiamare e per quali scopi.
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