Il Consiglio federale disciplina le competenze e la procedura per lo scambio di dati con autorità e istituzioni estere come pure con organizzazioni internazionali.
I dati confidenziali possono essere trasmessi ad autorità ed istituzioni estere come pure ad organizzazioni internazionali soltanto se:
lo esigono trattati di diritto internazionale pubblico oppure risoluzioni di organizzazioni internazionali; oppure
assolutamente necessario per scongiurare pericoli che minacciano direttamente la vita e la salute.
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