813.11OPChimFederal Council Ordinance1 lug 2015Fonte originale
Gli esami intesi a determinare le proprietà di sostanze e preparati sono svolti secondo i metodi di prova menzionati nelle prescrizioni tecniche di cui all’allegato 2 numero 2.
Possono essere applicati altri metodi di prova se:
non è prescritto alcun metodo secondo il capoverso 1;
il fabbricante può motivare che un metodo prescritto non è adeguato per determinare una proprietà fisico-chimica; o
il metodo è riconosciuto nell’UE secondo l’articolo 13 paragrafo 3 del regolamento UE-REACH1.
Se applica altri metodi di prova, il fabbricante deve comprovare che tali metodi:
conducono a risultati validi; e
in caso di esperimenti su animali si tiene debitamente conto della loro protezione.
Gli esami non clinici intesi a determinare le proprietà pericolose per la salute o per l’ambiente devono essere eseguiti nel rispetto dei principi della buona prassi di laboratorio (BPL) secondo l’ordinanza del 18 maggio 20052sulla buona prassi di laboratorio.
Se in alcuni esami non sono rispettati i principi della BPL o lo sono solo parzialmente, la persona che presenta i rapporti d’esame deve darne una motivazione. L’organo di notifica decide, d’intesa con i servizi di valutazione, se accettare i risultati degli esami.
Footnotes
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2 lett. f. ↩