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Art. 14

814.011OEIAFederal Council Ordinance1 gen 1989Fonte originale
  1. L’autorità decisionale provvede alla coordinazione dei lavori preliminari, in particolare dei compiti del richiedente e del servizio della protezione dell’ambiente.
  2. Provvede affinché il servizio della protezione dell’ambiente disponga del rapporto del richiedente e degli altri atti della procedura decisiva che servono per valutare l’impatto del progetto sull’ambiente. Se il progetto viene esaminato da un’autorità federale, fanno parte di tali atti anche i pareri che i Cantoni formulano nella procedura decisiva.1
  3. I Cantoni possono affidare ad un’altra autorità i compiti dell’autorità decisionale ai sensi dei capoversi 1 e 2.
  4. Per i progetti per i quali, secondo l’allegato, va sentito l’UFAM, l’autorità competente provvede affinché l’UFAM disponga dell’indagine preliminare, del capitolato d’oneri e del rapporto, nonché della valutazione del servizio cantonale della protezione dell’ambiente.2

Footnotes

  1. Per. Introdotto dalla cifra I dell’O del 5 set. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4261).

  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).

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