814.201OPAcFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
Per evitare che in caso di estrazione di sabbia, ghiaia e altri materiali sia pregiudicato il bilancio del materiale detritico di un corso d’acqua (art. 44 cpv. 2 lett. c LPAc), l’autorità deve assicurarsi in particolare che:
a lungo termine non venga prelevato dal corso d’acqua più materiale detritico di quanto ne venga apportato naturalmente;
a lungo termine l’attività estrattiva non provochi un abbassamento del letto al di fuori del perimetro di estrazione;
l’attività estrattiva non renda impossibile la conservazione e il ripristino di zone alluvionali inventariate;
l’attività estrattiva non provochi alterazioni notevoli nella granulometria naturale del materiale del letto, al di fuori del perimetro di estrazione.
Le attività estrattive di cui al capoverso 1 non devono provocare intorbidimenti che possano arrecare danno alle acque ittiche.
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