814.201OPAcFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
L’acqua di drenaggio proveniente da opere sotterranee deve essere captata ed evacuata in modo che non possa essere inquinata dall’esercizio di dette opere, in particolare da eventi straordinari; questa disposizione non si applica a piccole quantità d’acqua di drenaggio, se con misure di ritenuta si impedisce che un ricettore naturale possa essere inquinato.
Per l’immissione di acque di drenaggio provenienti da opere sotterranee in corsi d’acqua vale quanto segue:
il dispositivo d’immissione deve assicurare una rapida miscelazione delle acque;
1 il riscaldamento del corso d’acqua non deve superare di più di 3 °C la temperatura più prossima allo stato naturale; nei tratti di corsi d’acqua della zona della trota, il riscaldamento non deve superare tale temperatura di più di 1,5 °C;
l’immissione non deve far salire la temperatura del corso d’acqua al di sopra dei 25°C.
L’autorità stabilisce in base alla situazione locale:
le esigenze per l’immissione nei laghi e per l’infiltrazione;
se necessario, altre esigenze per l’immissione nei corsi d’acqua.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 1685). ↩
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