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Commenti: Art. 51d | Omnilex
Law
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Art. 51d
Art. 51c
Art. 52
Art. 51d
814.201
OPAc
Federal Council Ordinance
1 gen 1999
Fonte originale
Il credito fiscale si prescrive dopo dieci anni a decorrere dalla fine dell’anno civile in cui è sorto.
Il termine di prescrizione s’interrompe e decorre da capo:
quando la parte assoggettata al pagamento della tassa riconosce il credito fiscale;
a ogni azione ufficiale con la quale si fa valere il credito fiscale presso la parte assoggettata al pagamento della tassa.
Il credito fiscale si prescrive in ogni caso dopo 15 anni a decorrere dalla fine dell’anno
civile
in cui è sorto.
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