814.201OPAcFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
L’ammontare delle indennità globali per gli impianti e le installazioni per l’eliminazione dell’azoto (art. 61 cpv. 1 LPAc) è fissato in base alla quantità di tonnellate di azoto eliminata ogni anno.
Se necessario ai fini dell’adempimento di accordi internazionali o decisioni prese da organizzazioni internazionali, si può tenere conto dell’entità e della complessità delle misure.
L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato.
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