814.201OPAcFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
L’ammontare delle indennità globali per la pianificazione di misure di rivitalizzazione delle acque (art. 62b cpv. 1 LPAc) è stabilito in base alla lunghezza dei corsi d’acqua e delle rive di acque stagnanti incluse nella pianificazione.
L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato.
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