814.201OPAcFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
L’ammontare delle indennità globali per le misure di rivitalizzazione delle acque (art. 62b cpv. 1 LPAc) è stabilito in funzione:
della lunghezza del tratto che viene rivitalizzato o reso maggiormente accessibile mediante la rimozione di ostacoli;
della larghezza del fondo dell’alveo;
della larghezza dello spazio riservato alle acque del tratto che viene rivitalizzato;
dei benefici della rivitalizzazione per la natura e il paesaggio rispetto ai costi prevedibili;
dei benefici della rivitalizzazione per le attività di svago;
della qualità delle misure.
L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato.
Le indennità possono essere concesse nel singolo caso se le misure:
costano più di 5 milioni di franchi;
interessano più di un Cantone o riguardano acque confinarie nazionali;
riguardano zone protette od oggetti registrati in inventari nazionali;
richiedono, in misura particolare, una valutazione tecnica complessa o speciale a causa delle alternative possibili o per altri motivi; oppure
non erano prevedibili.
Il contributo ai costi computabili delle misure di cui al capoverso 3 è compreso tra il 35 e l’80 per cento ed è definito in base ai criteri di cui al capoverso 1.
Le indennità per le rivitalizzazioni sono concesse esclusivamente se il Cantone interessato ha elaborato una pianificazione delle rivitalizzazioni conforme ai requisiti definiti nell’articolo 41d .1
Le indennità di cui all’articolo 62b capoverso 1 LPAc non sono concesse per le misure che risultano necessarie in applicazione dell’articolo 4 della legge federale del 21 giugno 19912sulla sistemazione dei corsi d’acqua.
Footnotes
Vedi anche le disp. trans. della mod. del 4 mag. 2011 alla fine del presente testo. ↩