814.201OPAcFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
Può essere accordata una garanzia singola contro i rischi per impianti e installazioni innovativi e con buone garanzie di successo (art. 64a LPAc) che servano ad adempiere a un compito di interesse pubblico, nella misura in cui non possano essere ottenute garanzie dal fabbricante.
La garanzia contro i rischi si applica ai costi che devono essere sostenuti per eliminare i difetti o, all’occorrenza, per sostituire gli impianti e le installazioni nei primi cinque anni dalla loro messa in esercizio, a condizione che detti costi non siano causati dal detentore.
La garanzia contro i rischi corrisponde almeno al 20 per cento, ma al massimo al 60 per cento dei costi di cui al capoverso 2.
Ai fini della procedura si applicano per analogia gli articoli 61c e 61d .
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