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Commenti: Art. 56 | Omnilex
Law
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Art. 56
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Art. 56
814.201
OPAc
Federal Council Ordinance
1 gen 1999
Fonte originale
Gli aiuti finanziari per la formazione di personale qualificato (art. 64 cpv. 2 LPAc) ammontano:
al massimo al 25 per cento dei costi;
al massimo al 40 per cento dei costi se i progetti risultano particolarmente onerosi in rapporto al presumibile numero di partecipanti.
Possono essere accordati aiuti finanziari a progetti per l’informazione della popolazione (art. 64 cpv. 2 LPAc) se:
i progetti sono d’interesse nazionale; e
la documentazione informativa viene messa a disposizione per essere diffusa in tutta la Svizzera.
Gli aiuti finanziari destinati all’informazione della popolazione ammontano:
al massimo al 40 per cento dei costi per l’allestimento della documentazione;
al massimo al 20 per cento dei costi per l’esecuzione di campagne d’informazione.
L’UFAM accorda aiuti finanziari nel singolo caso per la formazione di personale qualificato e per l’informazione della popolazione.
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