814.201OPAcFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
Il Cantone presenta la domanda di indennità globali all’Ufficio federale competente (art. 60 cpv. 1).
La domanda deve contenere informazioni concernenti:
gli obiettivi programmatici da raggiungere, nonché, nel caso di indennità per provvedimenti presi dall’agricoltura, informazioni concernenti gli obiettivi da raggiungere in tutto il territorio cantonale;
le misure probabilmente necessarie per raggiungere gli obiettivi programmatici e la relativa esecuzione;
l’efficacia delle misure.
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