814.201OPAcFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
La stipula dell’accordo programmatico compete:
1 all’UFAM per le indennità destinate agli impianti per le acque di scarico, nonché alla pianificazione e all’attuazione di misure di rivitalizzazione delle acque;
b.all’UFAG per le indennità destinate ai provvedimenti presi dall’agricoltura.
L’accordo programmatico è stipulato per le singole zone. Oggetto dell’accordo programmatico sono in particolare:
gli obiettivi programmatici strategici da raggiungere congiuntamente;
la prestazione del Cantone;
i sussidi della Confederazione;
il controlling.
L’accordo programmatico è stipulato per una durata di:
sei anni, di norma, per le indennità destinate ai provvedimenti presi dall’agricoltura;
quattro anni per le indennità destinate ad altre misure.2
L’Ufficio federale competente emana direttive relative alla procedura in materia di accordi programmatici, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l’oggetto dell’accordo programmatico.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955). ↩
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