(art. 6 cpv. 1 e art. 7 cpv. 1)
1Per altre acque di scarico inquinate che non fanno parte né delle acque di scarico comunali né di quelle industriali, l’autorità fissa le esigenze relative all’immissione di caso in caso, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle acque di scarico, dello stato della tecnica e dello stato delle acque del ricettore naturale. Tiene conto delle norme internazionali o nazionali, delle direttive pubblicate dall’Ufficio federale o delle norme elaborate dal settore interessato in collaborazione con l’Ufficio federale.
2Fa parte delle altre acque di scarico inquinate anche l’acqua piovana inquinata che scorre da superfici edificate o rinforzate e che non è mescolata ad altre acque di scarico inquinate.
3Affinché per le acque di scarico inquinate provenienti da vari settori, processi produttivi e impianti sia rispettato lo stato della tecnica, occorre rispettare almeno le esigenze di cui al numero 2; i valori limite valgono nel punto di immissione.
1Gli impianti equipaggiati di circuiti di raffreddamento aperti devono essere progettati e fatti funzionare secondo lo stato della tecnica in modo tale da ridurre al minimo il calore prodotto e recuperare nella misura del possibile il calore residuo.
2Il valore del carbonio organico disciolto (DOC) nell’acqua di raffreddamento può aumentare al massimo di 5 mg/l DOC.
3Se all’acqua di raffreddamento vengono aggiunte sostanze suscettibili di inquinare le acque, p. es. biocidi, per tali sostanze occorre fissare le esigenze nel punto di immissione.
4Se l’acqua di raffreddamento viene immessa in corsi d’acqua o in tratti d’acqua ferma dei fiumi, valgono le seguenti esigenze:
5In caso di immissione nei laghi, oltre alle esigenze menzionate ai capoversi 1–3, le modalità di immissione, in particolare la temperatura dell’acqua di raffreddamento, la profondità e il tipo di immissione devono essere fissati di caso in caso, tenendo conto delle condizioni locali.
6In caso di immissione nella canalizzazione pubblica valgono le esigenze menzionate ai capoversi 1–3. Inoltre, la temperatura dell’acqua di scarico immessa non deve superare i 60°C, e la temperatura nella canalizzazione, a miscelazione avvenuta, non può superare i 40°C.
1Per l’immissione di acque di spurgo provenienti da impianti di raffreddamento a circuito chiuso, non devono essere superati i seguenti valori:
2Se all’acqua di raffreddamento sono state aggiunte sostanze suscettibili di inquinare le acque, si dovranno stabilire limiti di immissione per tali sostanze.
1Le acque di scarico dei cantieri edili possono essere immesse in un ricettore naturale o nella canalizzazione pubblica se rispettano le esigenze generali relative alle acque di scarico industriali di cui al numero 2 dell’allegato 3.2.
2In caso di immissione in un ricettore naturale, non si devono inoltre superare i seguenti valori limite:
1Le acque di scarico provenienti dalla pulizia di facciate e gallerie possono essere immesse in un ricettore naturale solo se non contengono detergenti e se vengono sufficientemente depurate in un impianto.
2Possono essere immesse nella canalizzazione pubblica se ciò non rende problematico il riciclaggio dei fanghi di depurazione e se la capacità di depurazione dell’impianto è sufficiente a eliminare le sostanze suscettibili di inquinare le acque.
1Le acque di percolazione captate e provenienti da discariche possono essere immesse in un ricettore naturale solo se:
2Possono essere immesse nella canalizzazione pubblica se rispettano le esigenze generali di cui al numero 2 dell’allegato 3.2.
3L’autorità valuta di caso in caso se i valori menzionati ai capoversi 1 e 2 devono essere adattati e se esigenze supplementari devono essere fissate sulla base della qualità delle acque di percolazione o dello stato del ricettore naturale.
1L’acqua di lavaggio della ghiaia può essere immessa in un ricettore naturale:
2Essa non può essere immessa nella canalizzazione pubblica.
1Negli impianti per la piscicoltura si può impiegare soltanto mangime a basso tenore di fosforo.
2L’eliminazione dei fanghi degli impianti deve avvenire conformemente alle direttive dell’autorità cantonale.
3L’acqua che defluisce da tali impianti non deve contenere più di 20 mg/l (valore indicativo) di sostanze totali non disciolte.
4Se è necessario l’impiego di prodotti terapeutici o di altre sostanze profilattiche, l’autorità fissa le esigenze di caso in caso.
L’acqua delle piscine può essere immessa in un ricettore naturale soltanto se contiene al massimo 0.05 mg/l (valore indicativo) di sostanze disinfettanti (p. es. cloro attivo).
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