(art. 29 e 31)
Pianificazione della protezione delle acque
1 Designazione dei settori di protezione delle acque particolarmente minacciati e delimitazione delle zone e delle aree di protezione delle acque sotterranee
11 Settori di protezione delle acque particolarmente minacciati
111 Settore di protezione delle acque Au
1Il settore di protezione delle acque Aucomprende le acque sotterranee utilizzabili, nonché la zona limitrofa necessaria alla loro protezione.
2Un’acqua sotterranea è utilizzabile o idonea all’approvvigionamento idrico quando, allo stato naturale o arricchito:
- è presente in quantità tale che possa entrare in linea di conto un suo sfruttamento; in merito non viene preso in considerazione il fabbisogno; e
- rispetta le esigenze della legislazione sulle derrate alimentari in materia di acqua potabile, eventualmente dopo l’impiego di metodi semplici di preparazione.
112 Settore di protezione delle acque Ao
Il settore di protezione delle acque Aocomprende le acque superficiali e la loro zona ripuale, nella misura in cui quest’ultima è necessaria per garantire un’utilizzazione particolare.
113 Settore d’alimentazione Zu
Il settore d’alimentazione Zucomprende l’area dalla quale, in caso di basso livello dell’acqua, proviene all’incirca il 90% dell’acqua sotterranea che può essere prelevata al massimo da una captazione. Se l’onere per la determinazione di tale area risulta sproporzionato, il settore d’alimentazione Zucomprende l’intero bacino imbrifero.
114 Settore d’alimentazione Zo
Il settore d’alimentazione Zocomprende il bacino imbrifero dal quale proviene la maggior parte dell’inquinamento delle acque superficiali.
12 Zone di protezione delle acque sotterranee
121 In generale
1Le zone di protezione delle acque sotterranee comprendono le zone S1 e S2 e:
- nel caso di acquiferi in materiale sciolto e di acquiferi in roccia carsica o fessurata debolmente eterogenei: la zona S3;
- nel caso di acquiferi in roccia carsica o fessurata fortemente eterogenei: le zone S
he Sm. Non è necessario delimitare la zona Smse la designazione di un settore d’alimentazione Zupermette di assicurare una protezione equivalente.
2Nel caso di pozzi di emungimento, per il dimensionamento delle zone di protezione delle acque sotterranee è determinante la quantità massima d’acqua che si può prelevare.
122 Zona S1
1La zona S1 deve impedire che le captazioni e gli impianti di ravvenamento nonché le loro immediate vicinanze vengano danneggiati o inquinati.
2Nel caso di acquiferi in roccia carsica o fessurata fortemente eterogenei deve inoltre impedire l’inquinamento delle immediate vicinanze delle strutture geologiche in cui l’acqua di superficie pervenga concentrata nel sottosuolo (inghiottitoi) e in cui vi è una minaccia allo sfruttamento dell’acqua potabile.
3Comprende la captazione o l’impianto di ravvenamento nonché le loro immediate vicinanze. Nel caso di acquiferi in roccia carsica o fessurata fortemente eterogenei comprende inoltre le immediate vicinanze degli inghiottitoi in cui vi è una minaccia allo sfruttamento dell’acqua potabile.
123 Zona S2
1La zona S2 deve impedire che:
- l’acqua sotterranea venga inquinata da scavi e lavori sotterranei nelle vicinanze di captazioni e impianti di ravvenamento; e
- l’afflusso alla captazione venga ostacolato da costruzioni sotterranee.
2Nel caso di acquiferi in materiale sciolto e di acquiferi in roccia carsica o fessurata debolmente eterogenei deve inoltre impedire che agenti patogeni nonché sostanze che possono inquinare l’acqua pervengano nella captazione in quantità tali da minacciare lo sfruttamento dell’acqua potabile.
3È delimitata attorno a captazioni e impianti di ravvenamento e dimensionata in modo che:
- la distanza fra la zona S1 e il limite esterno della zona S2, nel senso di scorrimento, sia di almeno 100 m; tale distanza può essere inferiore se indagini idrogeologiche hanno dimostrato che la captazione o l’impianto di ravvenamento è altrettanto ben protetto da uno strato di copertura meno permeabile e intatto; e
- nel caso di acquiferi in materiale sciolto e di acquiferi in roccia carsica o fessurata debolmente eterogenei il tempo di scorrimento delle acque sotterranee dal limite esterno della zona S2 fino alla captazione o fino all’impianto di ravvenamento sia di almeno dieci giorni.
124 Zona S3
1La zona S3 deve garantire che, in caso di pericolo immediato (p. es. incidenti con sostanze che possono inquinare le acque), vi sia sufficiente tempo e spazio per le misure di risanamento.
2La distanza fra il limite esterno della zona S2 e il limite esterno della zona S3 deve di regola essere pari almeno alla distanza fra la zona S1 e il limite esterno della zona S2.
125 Zone Sh e Sm
1Le zone She Smdevono impedire che:
- l’acqua sotterranea venga inquinata dalla costruzione e dall’esercizio di impianti e dall’apporto di sostanze; e
- l’idrodinamica dell’acqua sotterranea sia pregiudicata da interventi di costruzione.
2La zona Shcomprende le aree del bacino imbrifero di una captazione che presentano una vulnerabilità elevata.
3La zona Smcomprende le aree del bacino imbrifero di una captazione che presentano una vulnerabilità almeno media.
4La vulnerabilità è definita secondo le caratteristiche del rivestimento (suolo e strato di copertura) e del sistema carsico o di fessure come pure delle condizioni d’infiltrazione.
13 Aree di protezione delle acque sotterranee
Le aree di protezione delle acque sotterranee devono essere delimitate in modo da permettere la determinazione ottimale dei luoghi per la captazione e gli impianti di ravvenamento nonché la delimitazione delle corrispondenti zone di protezione delle acque sotterranee.
2 Misure di protezione delle acque
21 Settori di protezione delle acque particolarmenteminacciati
211 Settori di protezione delle acque Au e Ao
1Nei settori di protezione delle acque Aue Aonon è permessa la costruzione di impianti che costituiscono un pericolo particolare per le acque; in particolare, non è ammessa la costruzione di contenitori per il deposito aventi un volume utile di oltre 250 000 l e contenenti liquidi che anche in piccole quantità possono inquinare l’acqua. L’autorità può concedere deroghe in presenza di motivi importanti.
2Nel settore di protezione delle acque Aunon è permessa la costruzione di impianti situati al di sotto del livello medio della falda freatica. L’autorità può concedere deroghe nella misura in cui la capacità di deflusso delle acque sotterranee è ridotta del 10% al massimo rispetto allo stato naturale.
3In caso di estrazione di ghiaia, sabbia o altro materiale entro il settore di protezione delle acque Auoccorre:
- lasciare uno strato di materiale di protezione di almeno 2 m sopra il livello naturale massimo della falda freatica, calcolato su un periodo di dieci anni; se, nel caso di un impianto di ravvenamento, il livello della falda freatica è più alto, allora esso risulterà determinante;
- limitare la superficie di estrazione in modo da assicurare la costituzione naturale della falda freatica;
- ripristinare la copertura del suolo al termine dei lavori di estrazione, in modo da ristabilire la sua funzione originaria.
212 Settori di alimentazione Zu e Zo
Se la coltivazione del suolo nei settori di alimentazione Zue Zopuò inquinare le acque a causa del ruscellamento o del dilavamento di sostanze come i prodotti fitosanitari o i concimi, i Cantoni stabiliscono le misure necessarie alla protezione delle acque. Sono per esempio considerate tali:
- l’introduzione di limitazioni d’impiego per prodotti fitosanitari e concimi secondo gli allegati 2.5 numero 1.1 capoverso 4 e 2.6 numero 3.3.1 capoverso 3 dell’ordinanza del 18 maggio 20051sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim);
- la limitazione delle superfici destinate alla produzione agricola e orticola;
- la limitazione nella scelta delle colture, della loro rotazione e dei metodi di coltivazione;
- la rinuncia a rivoltare i prati in autunno;
- la rinuncia alla trasformazione dei prati permanenti in campi coltivati;
- l’obbligo di mantenere in permanenza il suolo coperto di vegetazione;
- l’obbligo di impiegare mezzi tecnici ausiliari, procedure, installazioni o metodi di gestione particolarmente idonei.
22 Zone di protezione delle acque sotterranee
221 Zona S3
1Nella zona S3 non sono ammessi:
- aziende industriali e artigianali dalle quali può derivare una minaccia per le acque sotterranee;
- costruzioni che riducono il volume d’accumulazione o la sezione di deflusso della falda freatica; per motivi importanti l’autorità può concedere deroghe se può essere esclusa una minaccia allo sfruttamento dell’acqua potabile;
- l’infiltrazione di acque di scarico, ad eccezione dell’infiltrazione di acque di scarico non inquinate (art. 3 cpv. 3) attraverso uno strato del suolo biologicamente attivo;
- riduzioni pregiudizievoli della funzione protettiva del rivestimento (suolo e strato di copertura);
- le condotte che sottostanno alla legge del 4 ottobre 19632sugli impianti di trasporto in condotta; fanno eccezione le condotte per il gas;
- circuiti che sottraggono o restituiscono calore al sottosuolo;
- contenitori e condotte interrati contenenti liquidi nocivi alle acque;
- contenitori per il deposito per liquidi nocivi alle acque, aventi un volume utile di oltre 450 l per opera di protezione; sono esclusi i contenitori accessibili da ogni parte adibiti al deposito di olio da riscaldamento o diesel per l’approvvigionamento energetico di edifici o di aziende per una durata massima di due anni; il volume utile complessivo può corrispondere a un massimo di 30 m3per opera di protezione;
- impianti d’esercizio contenenti liquidi nocivi alle acque, aventi un volume utile di oltre 2000 l; fanno eccezione gli impianti che sono autorizzati nella zona S3 conformemente all’articolo 7 capoverso 2 dell’ordinanza del 30 marzo 19943sulla corrente debole o all’articolo 7 capoverso 2 dell’ordinanza del 30 marzo 19944sulla corrente forte.
2Per l’impiego di prodotti per la protezione del legno, prodotti fitosanitari e concimi si applicano gli allegati 2.4 numero 1, 2.5 e 2.6 ORRPChim.
221bis Zona Sm
1Nella zona Smnon sono ammessi:
- aziende industriali e artigianali dalle quali può derivare una minaccia per le acque sotterranee;
- interventi di costruzione che hanno effetti pregiudizievoli sull’idrodinamica dell’acqua sotterranea;
- infiltrazione di acque di scarico, ad eccezione dell’infiltrazione di acque di scarico non inquinate (art. 3 cpv. 3) attraverso uno strato del suolo biologicamente attivo nonché di acque di scarico comunali inquinate provenienti da piccoli impianti di depurazione, nel rispetto delle esigenze di cui all’articolo 8 capoverso 2, se l’onere per l’evacuazione delle acque di scarico comunali provenienti dalla zona di protezione è sproporzionato e una minaccia allo sfruttamento dell’acqua potabile può essere esclusa;
- riduzioni pregiudizievoli della funzione protettiva del rivestimento (suolo e strato di copertura);
- condotte che sottostanno alla legge del 4 ottobre 1963 sugli impianti di trasporto in condotta; fanno eccezione le condotte per il gas;
- circuiti che sottraggono o restituiscono calore al sottosuolo;
- contenitori e condotte interrati contenenti liquidi nocivi alle acque;
- contenitori per il deposito per liquidi nocivi alle acque, aventi un volume utile di oltre 450 l per opera di protezione; sono esclusi i contenitori accessibili da ogni parte adibiti al deposito di olio da riscaldamento o diesel per l’approvvigionamento energetico di edifici o di aziende per una durata massima di due anni; il volume utile complessivo può corrispondere a un massimo di 30 m3per opera di protezione;
- impianti d’esercizio contenenti liquidi nocivi alle acque, aventi un volume utile di oltre 2000 l; fanno eccezione gli impianti autorizzati nella zona S3 conformemente all’articolo 7 capoverso 2 dell’ordinanza del 30 marzo 1994 sulla corrente debole o all’articolo 7 capoverso 2 dell’ordinanza del 30 marzo 1994 sulla corrente forte.
2Per l’impiego di prodotti per la protezione del legno, prodotti fitosanitari e concimi si applicano gli allegati 2.4 numero 1, 2.5 e 2.6 ORRPChim.
221ter Zona Sh
1Nella zona Shvalgono le esigenze di cui al numero 221bis; inoltre non sono ammessi:
- impianti e attività che minacciano lo sfruttamento dell’acqua potabile;
- infiltrazione di acque di scarico, ad eccezione dell’infiltrazione di acque di scarico non inquinate (art. 3 cpv. 3) attraverso uno strato del suolo biologicamente attivo.
2Per l’impiego di prodotti per la protezione del legno, prodotti fitosanitari e concimi si applicano gli allegati 2.4 numero 1, 2.5 e 2.6 ORRPChim.
222 Zona S2
1Nella zona S2 valgono le esigenze di cui al numero 221; inoltre non sono ammessi:
- la costruzione di edifici e impianti; per motivi importanti l’autorità può concedere deroghe se può essere esclusa una minaccia allo sfruttamento dell’acqua potabile;
- scavi che modificano in modo pregiudizievole la funzione protettiva del rivestimento (suolo e strato di copertura);
- l’infiltrazione di acque di scarico;
- altre attività che minacciano lo sfruttamento dell’acqua potabile.
2Per l’impiego di prodotti per la protezione del legno, prodotti fitosanitari e concimi si applicano gli allegati 2.4 numero 1, 2.5 e 2.6 ORRPChim.
223 Zona S1
Nella zona S1 sono ammessi soltanto interventi di costruzione e altre attività che servono allo sfruttamento dell’acqua potabile.
23 Aree di protezione delle acque sotterranee
1Per interventi di costruzione e altre attività nelle aree di protezione delle acque sotterranee valgono le esigenze di cui al numero 222 capoverso 1.
2Se l’ubicazione e l’estensione delle future zone di protezione sono note, per le superfici in questione valgono le esigenze corrispondenti.