(art. 41f e 42b )
Pianificazione delle misure di risanamento dei deflussi discontinui e del bilancio in materiale detritico
1 Definizione
Sussistono circostanze particolari in particolare se:
- più centrali site nello stesso bacino imbrifero causano un pregiudizio sensibile, e
- non è ancora stato possibile stabilire in che misura ogni singolo impianto abbia contribuito al pregiudizio sensibile.
2 Fasi di pianificazione nel risanamento dei deflussi discontinui
1Entro il 30 giugno 2013, i Cantoni presentano all’UFAM un rapporto intermedio contenente:
- per ogni bacino imbrifero, un elenco delle centrali idroelettriche esistenti che possono provocare variazioni del deflusso (centrali ad accumulazione e centrali idroelettriche ad acqua fluente);
- dati indicanti quali centrali idroelettriche, e in quali tratti, pregiudicano in maniera sensibile la fauna e la flora indigene nonché i loro biotopi a causa dei deflussi discontinui;
- una valutazione del potenziale ecologico dei tratti di corsi d’acqua pregiudicati in maniera sensibile e del grado di gravità del pregiudizio;
- per ogni centrale idroelettrica che a causa dei deflussi discontinui pregiudica in maniera sensibile la fauna e la flora indigene nonché i loro biotopi: le possibili misure di risanamento, una loro valutazione e la definizione delle misure che devono essere presumibilmente adottate nonché dati riguardanti il coordinamento di siffatte misure all’interno del bacino imbrifero;
- per le centrali idroelettriche nelle quali, a causa di circostanze particolari, non si possono ancora definire le misure di risanamento di cui alla lettera d che dovranno presumibilmente essere adottate: il termine entro il quale i dati di cui alla lettera d saranno presentati all’UFAM.
2Entro il 31 dicembre 2014, i Cantoni presentano all’UFAM la pianificazione definitiva contenente:
- un elenco delle centrali idroelettriche i cui detentori sono tenuti ad adottare misure per rimuovere un pregiudizio sensibile arrecato dai deflussi discontinui alla fauna e alla flora indigene nonché ai loro biotopi, con indicazione delle misure di risanamento da adottare nonché dei termini entro cui devono essere pianificate e attuate. I termini sono stabiliti in funzione dell’urgenza del risanamento;
- dati riguardanti il coordinamento delle misure di risanamento con altri provvedimenti di protezione dei biotopi naturali e di protezione contro le piene nel bacino imbrifero in cui si trovano le acque interessate;
- per le centrali idroelettriche nelle quali, a causa di circostanze particolari, non si possono ancora definire le misure di risanamento da adottare: il termine entro cui il Cantone stabilisce se e all’occorrenza quali misure di risanamento devono essere pianificate e attuate, specificando le scadenze.
3 Fasi di pianificazione nel risanamento del bilancio in materiale detritico
1Entro il 31 dicembre 2013 i Cantoni presentano all’UFAM un rapporto intermedio contenente:
- la designazione dei tratti di corsi d’acqua in cui la fauna e la flora indigene nonché i loro biotopi, il regime delle acque sotterranee o la protezione contro le piene sono pregiudicati in maniera sensibile da una modifica del bilancio in materiale detritico;
- una valutazione del potenziale ecologico dei tratti di corsi d’acqua pregiudicati in maniera sensibile e del grado di pregiudizio;
- un elenco di tutte le centrali idroelettriche situate lungo i tratti di corsi d’acqua pregiudicati in maniera sensibile come pure degli altri impianti che arrecano un pregiudizio sensibile ai tratti di cui alla lettera a;
- un elenco degli impianti i cui detentori sono presumibilmente tenuti ad adottare misure di risanamento, con dati riguardanti la fattibilità delle misure di risanamento e il coordinamento delle stesse nel bacino imbrifero.
2Entro il 31 dicembre 2014, i Cantoni presentano all’UFAM la pianificazione definitiva contenente:
- un elenco degli impianti i cui detentori sono tenuti ad adottare misure per rimuovere un pregiudizio sensibile alla fauna e alla flora indigene, ai loro biotopi, al regime delle acque sotterranee o alla protezione contro le piene arrecato da una modifica del bilancio in materiale detritico, con indicazione dei termini entro cui devono essere pianificate e attuate. I termini sono stabiliti in funzione dell’urgenza del risanamento;
- informazioni su come nel risanamento del bilancio in materiale detritico si tenga conto di altri provvedimenti di protezione dei biotopi naturali e di protezione contro le piene;
- per gli impianti nei quali, a causa di circostanze particolari, non è ancora possibile stabilire se occorra adottare misure di risanamento: il termine entro cui il Cantone stabilisce se, e all’occorrenza entro quando, le misure di risanamento devono essere pianificate e attuate.