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Commenti: Art. 12 | Omnilex
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LRaP · Legge sulla radioprotezione
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814.50
LRaP
Federal Act
1 ott 1994
Fonte originale
Per le persone esposte a radiazioni la dose di radiazione deve essere accertata con un metodo appropriato.
Il Consiglio federale disciplina l’accertamento della dose di radiazione. Esso stabilisce in particolare:
per quali persone l’esposizione a radiazioni deve essere misurata individualmente (dosimetria individuale);
a quali intervalli la dose di radiazione deve essere determinata;
le condizioni alle quali possono essere riconosciuti i servizi per la dosimetria individuale;
il termine durante il quale devono essere conservati i risultati della dosimetria individuale.
Se è prescritta una dosimetria, le persone esposte a radiazioni devono sottoporvisi. Esse saranno informate dei risultati del controllo.
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