I lavoratori professionalmente esposti a radiazioni, che sono assicurati obbligatoriamente, sottostanno ai provvedimenti medici per la prevenzione delle malattie professionali giusta gli articoli da 81 a 87 della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 19811.
Il Consiglio federale può prescrivere tali provvedimenti anche per altre persone professionalmente esposte a radiazioni.
Se è stato ordinato un controllo medico, le persone professionalmente esposte a radiazioni devono sottoporvisi.