Le imprese, per le quali l’emissione di quantità pericolose di sostanze radioattive nell’ambiente non può essere esclusa, possono essere obbligate, nel corso del procedimento di licenza:
a installare, a loro spese, un sistema d’allarme per la popolazione esposta al pericolo, o a partecipare alle spese per un sistema d’allarme generale;
a partecipare alla preparazione e all’esecuzione di provvedimenti protettivi d’emergenza.
Il Consiglio federale determina i compiti degli organi competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
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