Per scorie radioattive s’intendono le sostanze radioattive o le materie da esse contaminate, che non saranno riutilizzate.
Le sostanze radioattive devono essere manipolate in modo da produrre la quantità minima possibile di scorie radioattive.
In linea di massima le scorie radioattive prodotte in Svizzera devono essere smaltite nel Paese. Un permesso di esportazione, a scopo di smaltimento, per le scorie radioattive può eccezionalmente essere concesso se:
lo Stato destinatario ha acconsentito in un accordo internazionale all’importazione, a scopo di smaltimento, delle scorie radioattive;
nello Stato destinatario vi è un impianto nucleare adeguato, conforme allo stato della scienza e della tecnica a livello internazionale;
gli Stati di transito hanno acconsentito al transito;
lo speditore ha convenuto in modo vincolante con il destinatario, e con il consenso dell’autorità designata dal Consiglio federale, che riprenderà se necessario le scorie radioattive.1
Per le scorie radioattive non prodotte in Svizzera, ma da smaltire in Svizzera, un permesso d’importazione può essere eccezionalmente rilasciato se:
la Svizzera ha acconsentito in un accordo internazionale all’importazione, a scopo di smaltimento, delle scorie radioattive;
in Svizzera vi è un impianto nucleare adeguato, conforme allo stato della scienza e della tecnica a livello internazionale;
gli Stati di transito hanno acconsentito al transito;
il destinatario ha convenuto in modo vincolante con lo speditore, e con il consenso dello Stato d’origine, che lo speditore riprenderà se necessario le scorie.2
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. n. II 4 della LF del 21 mar. 2003 sull’energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719;FF 2001 2349). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. II 4 della LF del 21 mar. 2003 sull’energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719;FF 2001 2349). ↩
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