Nell’impresa, le scorie radioattive devono essere trattate e depositate in modo che nell’ambiente giunga la minima quantità possibile di sostanze radioattive.
Il Consiglio federale fissa le condizioni alle quali le scorie radioattive di debole attività possono essere scaricate nell’ambiente.
Le scorie radioattive che non possono essere scaricate nell’ambiente devono essere trattenute adeguatamente oppure racchiuse in modo sicuro, se del caso solidificate, raccolte e depositate in un luogo approvato dall’autorità di sorveglianza sino alla loro fornitura o esportazione.1
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. n. II 4 della LF del 21 mar. 2003 sull’energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719;FF 2001 2349). ↩
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