814.600OPSRFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Fra i tre anni e i sei mesi antecedenti gli ultimi depositi di rifiuti, il detentore di una discarica o di un compartimento sottopone all’autorità cantonale, per approvazione, un progetto concernente l’esecuzione dei lavori da realizzare in vista della chiusura della discarica o del compartimento.
L’autorità cantonale approva il progetto se:
esso soddisfa i requisiti di cui all’allegato 2 numero 2.5 in termini di chiusura definitiva della superficie;
viene garantito che, durante la fase di manutenzione postoperativa, siano soddisfatti i requisiti di cui all’allegato 2 numeri 2.1−2.4 stabiliti per gli impianti;
esso prevede le misure di cui all’articolo 53 capoverso 4 eventualmente necessarie per prevenire effetti dannosi o molesti delle discariche sull’ambiente.
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